La direttiva (UE) 2024/1233 mira a razionalizzare le procedure di migrazione dei cittadini di paesi terzi verso l’Unione europea (Unione) e a garantire un trattamento equo dei lavoratori di paesi terzi:
- istituendo una procedura di domanda semplificata per un permesso unico che copra sia il diritto di soggiorno che il diritto al lavoro;
- stabilendo un insieme comune di diritti e di parità di trattamento per i lavoratori di paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro dell’Unione.
La direttiva:
- si applica ai cittadini di paesi terzi che:
- presentano domanda per vivere in uno Stato membro al fine di lavorare;
- hanno ricevuto il permesso di vivere in uno Stato membro, sia per motivi di lavoro che per altri motivi (se hanno il diritto di lavorare);
- non si applica a una serie di cittadini di paesi terzi, quali i familiari di un cittadino dell’Unione, i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale o coloro che hanno diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione.
Gli Stati membri:
- decidono se è il cittadino di un paese terzo o il suo datore di lavoro, o entrambi, a presentare la domanda di permesso;
- devono prendere in considerazione ed esaminare le domande presentate da cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori dello Stato membro in questione o, per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido, direttamente in tale Stato membro; gli Stati membri possono anche consentire la presentazione di domande nel loro territorio da parte di altri cittadini di paesi terzi legalmente presenti in uno Stato membro;
- nominano un’autorità competente che riceva la domanda e decida in merito alla sua completezza per il rilascio, la modifica o il rinnovo di un permesso unico che copra sia il soggiorno che il lavoro entro 90 giorni dalla domanda (possono essere aggiunti altri 30 giorni per i casi complessi);
- utilizzano il modello uniforme per il permesso di cui al Regolamento (CE) n. 1030/2002;
- forniscono una spiegazione scritta al momento del rigetto della domanda o della revoca di un permesso unico e specificano l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui l’interessato può presentare ricorso e il relativo termine;
- rendono facilmente accessibili e forniscono, su richiesta, informazioni al cittadino di un paese terzo e al suo futuro datore di lavoro sulla procedura di presentazione della domanda e sui rispettivi diritti e obblighi;
- non possono imporre oneri sproporzionati o eccessivi per l’elaborazione di una domanda.
Diritti e parità di trattamento
I titolari di un permesso unico hanno il diritto di:
- entrare, vivere e viaggiare liberamente nello Stato membro di emissione;
- svolgere i lavori elencati sul permesso;
- essere informati sui loro diritti;
- cambiare il datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso unico a determinate condizioni;
- essere disoccupati e soggiornare nel territorio di uno Stato membro:
- per almeno tre mesi durante il periodo di validità del permesso unico, se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso unico per un periodo inferiore a due anni;
- per almeno sei mesi durante il periodo di validità del permesso unico, se il cittadino di paese terzo è stato titolare di un permesso unico per più di due anni; in questo caso, gli Stati membri possono richiedere ai titolari di permesso unico di dimostrare di avere risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato;
- soggiornare nel territorio di uno Stato membro durante la procedura di rinnovo di un permesso unico;
- godere della parità di trattamento con i cittadini di uno Stato membro (gli Stati membri possono applicare determinate restrizioni), almeno per quanto riguarda:
- l’occupazione e le condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, l’orario di lavoro, i permessi, le ferie, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- il diritto di sciopero e di azione collettiva, nonché l’appartenenza ai sindacati;
- l’istruzione e la formazione professionale;
- il riconoscimento delle qualifiche;
- taluni settori della sicurezza sociale e delle agevolazioni fiscali;
- l’accesso a beni e servizi pubblici, compreso l’accesso ad alloggi pubblici e privati, e la consulenza degli uffici di collocamento.
Disposizioni generali
Gli Stati membri devono:
- prevenire eventuali abusi, anche attraverso ispezioni, e punire i datori di lavoro che violano la normativa nazionale sulla parità di trattamento;
- consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che tramite terzi;
- rendere facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni di ammissione e di soggiorno per motivi di lavoro, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.
La Commissione europea riferirà periodicamente, e non oltre il 21 maggio 2029, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea sull’applicazione della direttiva.
La direttiva abrogherà la direttiva 2011/98/UE a partire dal 22 maggio 2026. La direttiva non si applica né in Danimarca né in Irlanda.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 21 maggio 2026. Tali norme si applicheranno a partire dal 22 maggio 2026.
CONTESTO
La direttiva aggiorna la legislazione adottata nel 2011 per attirare le competenze e i talenti di cui l’Unione ha bisogno e dare ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro, in una certa misura, gli stessi diritti e obblighi dei cittadini nazionali.
Per ulteriori informazioni, si veda:
- Migrazione legale: attirare competenze e talenti nell’UE — comunicato stampa (Commissione europea).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) (GU L 2024/1233 del 30.4.2024).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 105).
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
Le modifiche successive alla direttiva 2003/109/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
fonte: eur-lex.europa.eu