REGOLARIZZAZIONE MIGRANTI

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EMERSIONE DEL LAVORO

Il D.L. Rilancio n.34 del 19 maggio 2020 ha concesso ai Datori di lavoro di presentare una domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro, tutt’ora in corso, con lavoratori italiani o stranieri.

L’istanza potrà essere presentata da:

– datori di lavoro italiani;

– datori di lavoro cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

– datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per quanto riguarda i Lavoratori stranieri interessati alla regolarizzazione, oltre ad appartenere ad uno dei settori di attività indicati dal D.L. Rilancio, dovranno essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai della L. n. 68/2007, oppure essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. Ancora, tali lavoratori non dovranno aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

ISTANZA IN FAVORE DI EXTRACOMUNITARI E CITTADINI ITALIANI E UE

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, l’istanza dovrà essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione esclusivamente con modalità informatica dalle ore 7:00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22:00 del 15 luglio avvalendosi dell’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

I Datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, dovranno presentare istanza telematica all’INPS. Le istanze, con i contenuti previsti, andranno presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.

Le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione e all’INPS dovranno essere precedute dal pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro.

PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potranno invece chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Lo straniero dovrà essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine. Ancora, dovrà risultare presene sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data e aver svolto attività di lavoro nei settori indicati dal D.L. Rilancio comprovata mediante idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta.

Le istanze andranno presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, inoltrando l’apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30. Ancora, l’istanza dovrà essere essere preceduta dal pagamento di un contributo forfettario dell’importo di 130 euro.

SETTORI DI ATTIVITÀ

Si rammenta che la sanatoria riguarda solo alcuni settori di attività, ovvero quelli in cui il fenomeno del lavoro irregolare risulta particolarmente diffuso, ovvero:

– agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

– assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI

Con la recente Risoluzione n. 27/E (qui sotto allegata) l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 34/2020. Nel dettaglio si tratta dei codici tributo:

– “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;

– “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.

Per quanto riguarda la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE” andranno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:

– del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);

– del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, andranno indicati:

– nel campo “tipo”, la lettera “R”;

– nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;

– nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;

– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;

– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il codice “RECT”).

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